Art. 8.
(Disposizioni sulla locazione commerciale).

      1. All'articolo 41 della legge 27 agosto 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle aree site nei territori montani adibite all'esercizio delle piste da sci, di campi da golf e di altre attività di pratica sportiva, di divertimento e turistiche».